CACCIA, ISPRA e VETI…

Filed Under (Attualità e Società) by winchester1976 on 23-04-2010

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All’indomani della disfatta venatoria in Parlamento di cui già tanto si è scritto e parlato, nella nuova struttura della 157/92 si parla chiaramente di potere dell’ISPRA sulla gestione delle risorse faunistiche italiane. In un comunicato odierno il Verde Bonelli auspica che il Ministro dell’Ambiente si prenda la briga di dare massima garanzia di autonomia dai condizionamenti politici verso l’ISPRA. Circa questa affermazione è doveroso fare un passo indietro di qualche settimana.

Il giorno 15 Aprile in un comunicato Ansa Ambiente il responsabile dello Stato dell’Ambiente e di metrologia ambientale dell’Ispra, Roberto Caracciolo, commentava così il via libera in Commissione del testo della Comunitaria: “L’Ispra e’, infatti, l’organo preposto alla valutazione scientifica di un eventuale allungamento della stagione venatoria – secondo il testo che approderà ora in Aula – decisa dalle regioni. ”Non sono un cacciatore – osserva Caracciolo – e la caccia non mi piace. Andrebbero valutati gli effetti che un ampliamento della stagione avrebbe sulle specie, in particolare quelle a rischio”. Questo perché – spiega il dirigente dell’Istituto ambientale – ‘’se si tratta di una caccia orientata in modo normale gli effetti sono sulle specie sono minimi, se invece si tratta di allungamenti al periodo venatorio sono perplesso: un ampliamento può essere una minaccia per le specie” anche ”per l’aumento di probabilità di fenomeni illeciti”.

Nello stesso giorno, chissà perché non è dato sapere, il commissario Ispra prefetto Vincenzo Grimaldi, all’Ansa usciva con queste dichiarazioni: ”Certo, bisogna trovare una mediazione sulle evoluzioni della legge”. Grimaldi aggiunge: ”…E’ un organo tecnico-scientifico che si occupa di questo. E’ previsto un parere obbligatorio in materia e questo daremo”. Rispetto alla possibilità di avere a disposizione delle regioni pareri da parte di altri istituti, osserva il commissario Ispra, ”attualmente non ci sono istituti regionali della fauna, per cui non ci sono interlocutori”. Pertanto, l’Istituto – conclude Grimaldi – offre ”il supporto scientifico, poi il Parlamento deciderà se si tratta di un parere obbligatorio e vincolante”.

Questo dovrebbe essere l’Ispra e il suo essere Super Partes. Cominciamo bene.
Queste dichiarazioni la dicono lungo sulle illusorie speranze dei cacciatori di allungare anche solo di una decade la stagione venatoria. Se qualcuno pensa che sia finita qui si sbaglia di grosso.

Proprio oggi è arrivata la puntuale precisazione di Silvano Toso, il “professorone” esperto dell’Ispra per la fauna selvatica: ”Ci sono delle specie che possono creare confusione e specie su cui la confusione è minore: per esempio su quasi tutte le specie di anatre la confusione è più facile mentre è difficile confondersi sulla gallinella d’acqua e sulla folaga”.

Al di là di queste dichiarazioni che dimostrano chiaramente come siano i cacciatori a doversi preoccupare sulla legittimità e correttezza dell’Ispra ci sono delle considerazioni che il Dott. Giacomo Gondoni della Anlc in tempi non sospetti e prima dell’approvazione della Comunitaria scrisse al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Al Ministro dell’Agricoltura Zaia e al Ministro Roberto Calderoli verso cui ci sentiamo di proporre al mondo venatorio.

L’ISPRA ha sede legale in Roma e varie sedi periferiche, tra cui quella di Ozzano dell’Emilia (BO), già propria dell’ex INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, di cui alla Legge Nazionale n. 157 dell’11.2.1992, fondato nel 1933 con la denominazione di Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia dell’Università di Bologna).

Il 23 febbraio 2010 il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha trasmesso al Presidente del senato lo “schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell’ APAT, dell’ INFS e dell’ ICRAM in un unico Istituto denominato “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”. Il promosso decreto interministeriale (da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), ora sottoposto al parere del parlamento, concerne il Regolamento dell’ ISPRA ed è stato predisposto ai sensi del citato art. 28. c.3. Il Regolamento definisce e norma: compiti, funzioni, dotazioni e Organi dell’Ente (che avranno il compito di definire anche lo Statuto per l’approvazione), ecc. In coerenza con il parere espresso nel marzo 2009 dal consiglio di Stato, l’ISPRA è e sarà, sotto il profilo giuridico, un “ente pubblico di ricerca”.

Fate attenzione. L’art. 1 dello schema di decreto dispone: “l’ISPRA è organo tecnico-scientifico di cui il Ministro dell’Ambiente si avvale nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente; come tale è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l’Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.”

L’art. 2 elenca le funzioni dell’ ISPRA: ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnica, sperimentazione, controllo, attività conoscitiva, di monitoraggio e di valutazione nonché informazione e formazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma. L’ISPRA, anche tramite un apposito Consiglio federale, promuove lo sviluppo coordinato dalle ARPA-APPA (Agenzie regionali e provinciali per l’ambiente) e dei controlli in materia ambientale.

L’art. 4 concerne l’istituzione del Consiglio Scientifico dell’Ente.

L’art. 5 prevede che il Presidente dell’ ISPRA sia nominato con DPCM su proposta esclusiva del Ministro dell’Ambiente, scegliendo tra persone di “alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza”. Inoltre, stabilisce che il Presidente predisponga il piano triennale (pari alla durata in carica) delle attività e il piano della ricerca in base alle direttive del Ministro, nonché l’esecuzione e la stipula della Convenzione con il Ministro stesso, la quale regolerà i rapporti dell’ ISPRA con il Ministero. Quest’ultimo argomento è ripreso dall’art. 11, ove si prevede che la citata Convenzione ISPRA-Ministro dell’Ambiente dovrà definire, a fronte di un adeguato finanziamento, anche gli obiettivi per ciascun esercizio, i servizi e le attività demandate all’Istituto, le risorse, il monitoraggio e le condizioni di vigilanza sull’operato dell’Istituto.

L’art. 6 concerne la nomina del Consiglio di Amministrazione, che sarà costituito da sei membri, oltre al Presidente,  TUTTI nominati, con decreto, dal Ministro dell’Ambiente.

Per quanto riguarda l’ex INFS questa è una novità sostanziale e strategicamente molto importante. Infatti, l’ex INFS, prima dell’ultimo Governo Prodi era stato mantenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ruolo particolarmente delicato di Ente tecnico-scientifico preposto al rilascio di pareri auspicabilmente indipendenti, rispetto a tematiche che per la loro natura riguardano, quando i rapporti Stato-Regioni, quando quelli tra Regioni e Province, quando argomenti che implicano delicati equilibri tra le competenze del Ministero dell’Ambiente  e quelle del Ministero dell’Agricoltura.

Si ricorda che la Legge n. 157/1992 (di riferimento per l’ex INFS) attribuisce ancora oggi un ruolo molto importante al Ministero dell’Agricoltura (e così anche la proposta di modifica cosiddetta “Orsi”), tuttavia, questo Ministero non dispone di un proprio Organo tecnico-scientifico con competenze in materia faunistica. Al Ministero dell’Agricoltura compete, tra l’altro, la co-vigilanza con il Ministero dell’Ambiente sull’applicazione della Legge n. 157/1992 e presso il Primo Ministero ha sede il Comitato tecnico Venatorio nazionale, unico organo ufficiale di consultazione delle parti sociali interessate alle problematiche concernenti il campo di applicazione della medesima Legge quadro nazionale. D’altra parte le problematiche di conservazione degli habitat e delle fauna non possono essere svincolate o entrare in “conflitto” con le attività rurali dell’uomo, sia nel senso della qualità della vita, ad esempio, nelle aree interne del Paese, sia per gli aspetti connessi ai precari equilibri produttivi, già in forte difficoltà per ragioni di mercato. Servono, invece  strategie in grado di valorizzare la presenza e la fruizione di determinate popolazioni faunistiche ( ad esempio degli Ungulati), anche sotto il profilo economico, in luogo di una rinnovata atavica conflittualità.

E’ un dato di fatto che con il passaggio dell’ex INFS al Ministero dell’Ambiente il Ministero dell’Agricoltura ha ridotto significativamente i rapporti con questo Ente. Il Ministro Zaia si è peraltro già pronunciato pubblicamente in favore di un ritorno dell’ ISPRA  (ex INFS) alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Certo, per un “Ente” con una consolidata tradizione di imparzialità ed indipendenza scientifica, pur in contesti delicati e la costo di pronunciamenti “scomodi” per molti, la sola collocazione politico-istituzionale non potrà influire in modo sostanziale soprattutto sul merito dei pareri di legge. Tuttavia, la qualità e l’indirizzo della ricerca (anche per mezzo dei finanziamenti finalizzati), che si ricorda è strettamente funzionale alla formazione delle conoscenze necessarie a realizzare un’efficace supporto tecnico-scientifico nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, potranno essere potenzialmente “condizionate”. Da ultimo, ma non per minore importanza, serve sottolineare il ruolo dell’ ISPRA ex INFS in favore degli Enti Locali (Regioni e Province), ai quali la riforma del Titolo 5° della Costituzione ha affidato la gestione faunistico-venatoria (pur nei limiti della “tutela dell’ambiente” che sono rimasti in capo allo Stato). Tale rapporto è particolarmente intenso, basti pensare che ogni regione è dotata di una propria Legge regionale di recepimento della Legge quadro nazionale e tutte prevedono il ricorso ai pareri dell’ex INFS, oggi ISPRA, anche su tematiche che non discendono dalla norma nazionale.

Per tale ragione l’ex INFS era co-vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, Conferenza Stato-Regioni e Unione delle Province Italiane, scelta che garantiva un equilibrio rispetto delle prerogative di tutte le Istituzioni competenti in materia. In Francia, ancora oggi, l’Ente omologo dell’ex INFS, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, per analoghe ragioni è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ecologia e del Ministero dell’Agricoltura. A rimarcare l’importanza di un Ente nazionale bene organizzato ed autorevole in campo scientifico per quanto riguarda la conservazione e la gestione della fauna selvatica, vi è la constatazione della costante tendenza da parte degli enti locali a “forzare” la normativa statale e persino quella comunitaria, generando, in quest’ultimo caso, contenziosi e rischi di pesanti sanzioni. Il supporto che l’ex INFS è in grado di fornire all’azione del Governo nazionale nella disamina delle Leggi regionali, ai fini della tutela delle prerogative statali e la corretta applicazione delle disposizioni  comunitarie, è strategicamente molto delicato e dovrebbe essere potenziato. Servono, a questo riguardo, strumenti idonei di monitoraggio faunistico, banche dati di libero accesso, scrupolose attività di ricerca (oggi attuabili con tecnologia sempre più avanzata), personale altamente specializzato e assolutamente indipendente, capacità di interazione con gli altri organismi tecnico-scientifici europei, in un’ottica di corretta applicazione delle strategie comunitarie in campo ambientale. Soprattutto le misure inerenti la fauna ornitica migratrice (espressamente tutelata dalla Direttiva n. 409/79 e dalla Convenzione di Bonn, tramite l’accordo AEWA) richiedono un coordinamento nazionale ed internazionale, non è quindi possibile che singole Regioni, magari confinanti, applichino strumenti (le deroghe, in particolare) previsti dalle norme comunitarie in maniera disorganica, anche se potenzialmente supportate da Istituti regionali per la fauna selvatica. Anche a prescindere dal moltiplicarsi dei costi connessi alla costituzione di Istituti regionali, la materia concerne specie migratrici che si muovono, in genere, tra l’Europa e l’Africa; inoltre, per esprimere adeguate competenze ogni Istituto necessita di una sufficiente “massa critica” di dati e

di personale tale per cui lo stesso settore ex INFS e ISPRA, costituito da sei sette unità di ruolo che in questo campo coordinano l’attività di circa 500 volontari, risulta ancora del tutto insufficiente. Considerazioni analoghe posso tuttavia esprimersi anche su altri settori e tematiche, come nel caso delle immissioni faunistiche.

L’art. 8 definisce le funzioni del Consiglio scientifico (C.S.) dell’ ISPRA, anch’esso nominato con decreto dal Ministro dell’Ambiente. Il C.S. formula suggerimenti e proposte sui piani di ricerca e sullo svolgimento delle funzioni attribuiti dalla Legge all’Istituto.

L’art. 12 norma la possibilità per l’ISPRA  di assolvere ad incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ma previa comunicazione al Ministro dell’Ambiente.

Con l’art. 13 si prevede che lo statuto si approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia.

L’art. 14 prevede l’istituzione del Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell’ ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA, al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e controlli in materia ambientale. Si tratta di “controlli “ in settori diversi da quello inerente la fauna selvatica, ma alle ARPA-APPA potrebbero essere affidati, in prospettiva, anche compiti già delineati per gli osservatori o gli Istituti regionali per la fauna selvatica.

I compiti che così vengono assegnati sono indubbiamente importanti, ma per quanto riguarda le funzioni derivanti dalla Legge n. 157/92 ( “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatori” ) si nota che nel proposto Regolamento dell’ ISPRA ma si parla delle competenze inerenti lo svolgimento dell’attività venatoria, che pure è l’elemento cardine della citata normativa istitutiva dell’ ex INFS: al quale spettano anche competenze specifiche di pianificazione faunistico venatoria (art. 10 c. 10 e 11 Legge n. 157/92)

Le considerazioni sopra esposte lasciano emergere un’ aspetto non secondario:  la fusione dei tre Enti disciolti non solo assomma le funzioni loro attribuite dalle rispettive norme di riferimento, ma per quanto riguarda l’ex INFS tende a ricondurle ad un contesto decisamente funzionale alle competenze del Ministero dell’Ambiente. Viene così misconosciuto il ruolo dell’ ISPRA quale organo di supporto super partes al servizio delle Pubbliche Amministrazioni in generis, ma anche dagli Organismi di governo degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), che su delega delle regioni e delle province gestiscono tutto il territorio a caccia programmata. Un minore supporto dell’ ISPRA, nel campo della ricerca applicata, agli organismi di gestione ed agli Enti locali non potrà che determinare una applicazione ancor più differenziata delle modalità di gestione del patrimonio faunistico, a prescindere da eventuali motivazioni di ordine ambientale e geografico. Una tendenza che nelle regioni meridionali del Paese, ancora oggi largamente disorganizzate in questo campo, potrà sicuramente indurre un peggioramento delle condizione del patrimonio faunistico. Merita, inoltre, di essere ricordato che una si fatta impostazione della riforma dell’ ISPRA può essere del tutto tollerabile in costanza di un Ministro equilibrato e non personalmente mosso da condizionamenti emotivi nei confronti dell’esercizio venatorio, ma la “riforma” dell’ ISPRA deve necessariamente prescindere dalla legislatura corrente e dall’orientamento di un singolo Ministro, soprattutto per quanto riguarda le delicate funzioni di Legge.

Va tuttavia considerato che nel caso dell’ex INFS (ora divenuto 16° dipartimento dell’ ISPRA) una co-vigilanza ed una rappresentativa presenza nel Consiglio Direttivo delle diverse istituzioni competenti per materia era certamente consona nel caso dell’ ISPRA, Ente con funzioni alquanto più complesse, può non essere altrettanto adeguato. Sarebbe utile e tecnicamente possibile individuare nell’ambito dell’ ISPRA una struttura specialistica (riconducibile all’ex INFS) espressamente preposta ai compiti e alle funzioni di cui alla Legge quadro nazionale (n. 157/92) anche nell’ambito di una eventuale modifica della Legge stessa. Tale struttura specialistica potrebbe anche essere coordinata funzionalmente da un Organismo di rappresentanza delle istituzioni competenti in materia.

Con l’emanazione del decreto interministeriale citato, ovvero del Regolamento dell’ ISPRA, terminerà il periodo di Commissariamento (secondo le previsioni entro marzo) e il Ministro dell’Ambiente procederà alla nomina del Presidente e degli altri Organi dell’Ente. In seguito si porrà l’esigenza della nomina di un nuovo responsabile della sede ex INFS (ora denominata nell’ ISPRA “CRA 16”).

Come al solito lasciamo a tutti Voi di tirare le somme. Mi sento di ringraziare il Dott. Gondoni per la disanima fatta e che ci ha permesso attraverso le sue considerazioni di aprire gli occhi su cosa veramente sia l’Ispra e di come sono le sue basi.

Progetto Ambiente

Luca Stincardini

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